I malati oncologici, a seconda del tipo di invalidità riconosciuta, hanno diritto a quattro prestazioni rilasciate dall’Inps a seguito di espressa domanda: la pensione di inabilità, l’assegno di invalidità, l’indennità o assegno di accompagnamento e l’indennità di frequenza. Qui affrontiamo le prime due.
La presentazione della domanda
Ricordiamo che la domanda per l’ottenimento di qualunque beneficio assistenziale o previdenziale deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica: per farlo è necessario munirsi di un codice pin che si richiede mediante registrazione sul sito Inps, contattando il numero verde 803164, recandosi presso una sede Inps oppure tramite la carta nazionale dei servizi (Cns) abilitata presso la propria azienda sanitaria o tramite il circuito Spid. La presentazione della domanda, una volta acquisito il pin, si articola in tre fasi:
Elaborazione del certificato medico digitale. Il medico accreditato compila il certificato medico digitale includendo una breve descrizione della diagnosi e dello stato obiettivo di salute. Successivamente invia la certificazione per via telematica e rilascia la stampa originale da esibire all’atto della visita, unitamente alla trasmissione con il numero di certificato: tale codice è fondamentale perché consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda.
Presentazione telematica della domanda di invalidità all’Inps. La domanda da presentare, compilata dal cittadino o da un patronato, deve contenere i dati anagrafici, la tipologia della domanda, l’indicazione di primo riconoscimento o di aggravamento, i dati di un eventuale tutore, l’indicazione del domicilio provvisorio e l’indirizzo email per eventuali comunicazioni. A invio correttamente avvenuto il sistema rilascia la ricevuta di accettazione della domanda. Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l’Inps mette a disposizione delle aziende sanitarie un sistema di gestione di un’agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito alla visita.
Accertamento sanitario. Il paziente viene visitato dalla Commissione medica dell’azienda sanitaria integrata dal medico Inps: è possibile, qualora ne sussistano le condizioni, richiedere visita domiciliare. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. Per i verbali che possono dare diritto a un riconoscimento economico, l’interessato viene invitato a completare l’inserimento dei dati necessari per l’accertamento dei requisiti socioeconomici e della modalità di pagamento richiesta. Sulla base dei dati comunicati, gli uffici Inps effettuano i controlli amministrativi e reddituali e, se viene riconosciuto il diritto, procederanno alla liquidazione della prestazione economica.
Pensione di inabilità lavorativa o assegno ordinario di invalidità
La pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità sono delle prestazioni economiche che spettano ai lavoratori subordinati o autonomi titolari di contribuzione Inps, che abbiano un’anzianità contributiva pari a cinque anni, anche non continuativi, dei quali almeno tre versati nei cinque anni precedenti alla domanda. L’assegno ordinario di invalidità viene corrisposto per tre anni, ma nel caso in cui permanga l’infermità e venga quindi confermata la sussistenza del requisito sanitario, il diritto al riconoscimento potrà essere confermato per altre due volte, a seguito di domanda presentata dall’interessato nei sei mesi precedenti la scadenza. Successivamente alla terza conferma, il diritto a ottenere l’assegno diventa definitivo. La pensione è reversibile ai superstiti ed è incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, sia in Italia che all’estero, con i trattamenti di disoccupazione o altri sostitutivi e integrativi della retribuzione e con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi. Inoltre, è richiesta la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e la cancellazione dagli albi professionali.
Pensione di invalidità
Viene concessa nei casi in cui sussista una percentuale di invalidità del 100% a soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 66 anni e 7 mesi. Al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età cessa la corresponsione della pensione e in sostituzione è concesso automaticamente l’assegno sociale. Come le altre prestazioni, la pensione non è soggetta a Irpef e spetta a tutti gli invalidi civili con difficoltà economiche. Tale condizione viene accertata con riferimento ai soli redditi della persona disabile, senza considerare quelli del nucleo familiare di cui fa parte. La pensione spetta per intero anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private o pubbliche ed è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. I titolari di pensioni di importo modesto possono avere diritto a un aumento della pensione: è la maggiorazione sociale. La maggiorazione, anche nel caso di prestazioni erogate per invalidità civile, spetterà soltanto se si rientra nei limiti di reddito previsti per la sua concessione. Tali limiti sono diversi da quelli che vengono considerati per l’erogazione delle prestazioni economiche concesse per invalidità civile.