Quando un soggetto che ha ricevuto la diagnosi di tumore non svolge alcuna attività lavorativa, l’accertamento della disabilità da parte della commissione medica dell’azienda sanitaria è utile ai fini di una futura assunzione. Vige infatti l’obbligo previsto dalla legge n. 68/1999, per le società con più di 15 dipendenti e gli enti pubblici, di assumere un determinato numero (proporzionale alle dimensioni dell’impresa o ente) di persone con invalidità superiore al 46 per cento e fino al 100 per cento iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio.
Tale quota di riserva può comprendere anche i lavoratori diventati disabili dopo l’assunzione, purché la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60 per cento, e quindi non al 46 come in fase di assunzione. Ciò solo ammesso che l’inabilità non sia dovuta al mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, accertato in sede giurisdizionale. Il lavoratore disabile licenziato per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo può essere reintegrato se al momento della cessazione del rapporto l’azienda o l’ente pubblico impiegava un numero di lavoratori disabili inferiore a quello previsto per legge.
L’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore disabile possa scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possa essere trasferito senza il suo consenso in altra sede. Analogo diritto è riconosciuto al familiare che lo assiste. Nei concorsi pubblici, inoltre, il candidato vincitore affetto da un’invalidità superiore al 67 per cento ha diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili. Il diritto di precedenza vale anche nella scelta della sede in caso di trasferimento.
Il lavoratore con ridotta capacità lavorativa ha diritto di essere assegnato a mansioni adeguate a tale sua capacità. Se le sue condizioni di salute si aggravano, con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, ha diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori purché compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Il lavoratore affetto da malattia oncologica può chiedere di non essere assegnato a turni notturni presentando al datore di lavoro un certificato, rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica, attestante la sua inidoneità a tali mansioni. Il lavoratore già addetto a un turno notturno che diventi inidoneo a tali mansioni ha diritto di chiedere e ottenere di essere assegnato a mansioni equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili.
Il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave, ai sensi della legge n. 104/1992, ha diritto di essere esonerato dallo svolgimento dei turni notturni.