Per accedere alla Naspi, una prestazione a sostegno del reddito prevista in favore dei lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro, sono posti due requisiti: quello contributivo e quello lavorativo.
Naspi, il requisito contributivo
Le settimane di contribuzione utili a questo fine sono tredici nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per “utili” si intendono, a titolo esemplificativo, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria (se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contribuzione), i periodi di congedo parentale (purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro) e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Al contrario, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa:
Essendo periodi non utili al conteggio, questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento, ovvero gli ultimi quattro anni.
Naspi, il requisito lavorativo
Il lavoratore che voglia accedere alla Naspi dovrà aver effettuato 30 giornate (di calendario) di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. Come nel caso del requisito contributivo, vi sono alcuni eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito. Ecco un breve elenco indicativo:
Durata della disoccupazione e Naspi stagionali
La durata della disoccupazione varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto ed è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi. Tuttavia, l’indennità non resta invariata per tutta la durata della prestazione: a far data dal primo giorno del quarto mese di fruizione, essa diminuirà del 3 per cento ogni mese. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, anche per la categoria dei lavoratori stagionali la durata della prestazione Naspi è calcolata secondo il regime ordinario di cui alle disposizioni del decreto legge n. 22/2015, con la conseguenza che a fronte di un rapporto di lavoro della durata di sei mesi (26 settimane) nell’anno, la durata teorica della prestazione sarà di tre mesi (13 settimane).