La disoccupazione Naspi 2018 Inps è una prestazione a sostegno del reddito prevista in favore dei lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro. Nel caso in cui un lavoratore subordinato perda in modo involontario la propria occupazione, a partire dal 1° maggio 2015 può accedere all’indennità di disoccupazione Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego).
I destinatari sono lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa (se assunti con contratto di lavoro subordinato). Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli. I requisiti richiesti per poter procedere alla Naspi sono:
Naspi 2018 Inps: lo stato di disoccupazione
Quale relazione c’è fra Naspi e stato di disoccupazione? Occorre precisare che devono essere soddisfatte due condizioni, e cioè l’essere privi di occupazione (ovvero aver perso involontariamente la propria occupazione) e l’aver dichiarato al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Naspi e dimissioni
Sono inoltre considerate ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro:le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di età del bambino);le dimissioni per giusta causa, ovvero quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo, il mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, l’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, ecc);la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (procedura di conciliazione presso Itl).
Sarà infine possibile accedere alla Naspi nell’ipotesi di licenziamento del lavoratore con accettazione da parte di quest’ultimo dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, nonché nel caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni a seguito del rifiuto al trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.