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L’indennità e l’assegno di accompagnamento per pazienti oncologici

I pazienti oncologici, a seconda del tipo di invalidità riconosciuta, hanno diritto a quattro prestazioni rilasciate dall’Inps a seguito di espressa domanda: la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità, di cui abbiamo già parlato, e l’indennità o assegno di accompagnamento e l’indennità di frequenza. Qui affrontiamo le ultime due.  


L’indennità di accompagnamento 
L’indennità di accompagnamento è corrisposta in favore degli invalidi civili nelle ipotesi in cui la commissione sanitaria abbia accertato che l’interessato si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e abbia, dunque, necessità di un’assistenza continua. Non sono previsti limiti di età per accedere all’indennità, che può pertanto essere concessa anche a minori di 18 anni e dopo il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età. Non sono inoltre previsti limiti di reddito e non è prevista una incompatibilità con lo svolgimento di un’attività lavorativa.


L’assegno di accompagnamento
I lavoratori invalidi, a cui è stata riconosciuta dalla commissione medica dell’Inps l’inabilità lavorativa, possono ottenere l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento) sempre se si trovano nell’impossibilità di deambulare o hanno bisogno di assistenza continua. L’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa è diverso dall’indennità di accompagnamento: è rivolto esclusivamente ai lavoratori invalidi ai quali sia stata riconosciuta l’inabilità lavorativa da parte della commissione medica dell’Inps. I requisiti per presentare domanda d’inabilità lavorativa sono due: avere un’infermità fisica o mentale che determini una invalidità tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro e avere un’anzianità contributiva pari a cinque anni, anche non continuativi, di cui almeno tre relativi ai cinque anni precedenti alla domanda di pensione. L’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa dell’Inps è previsto nella stessa misura dell’assegno personale e continuativo erogato dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail). L’assegno è concesso su domanda dell’interessato, che può essere presentata contestualmente a quella relativa alla pensione di inabilità. Diversamente alla pensione di inabilità lavorativa Inps,  l’assegno non è reversibile ai superstiti e quindi cessa di essere corrisposto alla morte del titolare. Tale prestazione è incompatibile con l’assegno mensile di assistenza personale e continuativa corrisposto dall’Inail, e l’importo corrisposto sarà ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altri enti previdenziali. In questo caso l’Inps corrisponderà la differenza tra le due prestazioni.


L'indennità di frequenza 
La finalità dell’indennità di frequenza è quella di fornire un sostegno al reddito delle famiglie in cui vi siano minori disabili, per l’educazione scolastica e i trattamenti terapeutici dei medesimi. Per ottenere l’indennità di frequenza il disabile deve avere un’età inferiore ai 18 anni e deve avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età. Per i cittadini stranieri comunitari occorre l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza mentre per quelli extracomunitari il permesso di soggiorno di almeno un anno. L’indennità sarà, pertanto, corrisposta solo per i mesi di effettiva frequenza scolastica o terapeutica. Tale comunicazione dovrà essere eseguita mediante consegna di un certificato di frequenza rilasciato da un centro ambulatoriale - nel quale siano specificati i periodi di inizio e fine del trattamento riabilitativo/terapeutico - o di un certificato di frequenza rilasciato dall’istituto scolastico o dai centri di formazione e addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale. L’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento in erogazione. Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all’Inps attraverso il servizio dedicato. L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza fino a un massimo di 12 mensilità. La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge.