Nel sistema legislativo italiano non esiste propriamente un diritto del malato oncologico come corpus a se stante come invece accade ad esempio per le donne o i minori. Valgono tuttavia alcuni diritti di base comuni a tutti i malati. Prima di tutto il paziente oncologico ha diritto, purche lo desideri, di avere piena cognizione del proprio stato di salute e di ottenere dai medici informazioni adeguate alle sue capacita cognitive e al suo livello socioculturale. Inoltre il paziente puo chiedere che le informazioni sul suo stato di salute siano condivise con altre persone, incluso il medico di famiglia o di fiducia.
Il malato oncologico ha diritto all’esenzione relativa al pagamento del ticket sui farmaci, sulle visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto, oltre che l’esenzione per poter accedere ad eventuali percorsi di riabilitazione e prevenzione. Tali esenzioni si ottengono attraverso una domanda che deve essere presentata all’azienda sanitaria competente, attraverso presentazione della tessera sanitaria, del codice fiscale e della documentazione medica, specialistica o ospedaliera attestante la malattia e il riconoscimento di una invalidità civile del 100%. Dopo aver valutato la domanda, l’azienda rilascia una tessera di esenzione, che è personale e può recare il codice 048 (patologie neoplastiche) o C01 (invalidità civile totale).
La tessera di esenzione con codice 048 dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci correlati alla cura della patologia tumorale diagnosticata.
Se invece reca il codice C01 dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci per qualsiasi patologia. Le esenzioni possono essere a validità illimitata o limitata, dipende dal tipo di patologia e dalla sua gravità. Per esempio, se si è soggetti ad una patologia che porterà problemi per il resto dell’esistenza, si avrà diritto all’esenzione illimitata.
Le esenzioni per neoplasie maligne e da tumori di comportamento incerto, oltre a quelle che hanno il codice esenzione 048, possono avere durata di 5 o 10 anni dalla data della prima diagnosi o illimitata. Dopo i 10 anni l’esenzione viene confermata sulla base della certificazione prodotta dalla struttura oncologica di riferimento che ha in cura il paziente. In caso di necessità, ossia se la patologia
persiste, l’esenzione limitata può essere rinnovata entro il periodo di validità dell’esenzione stessa, ad esempio durante una delle visite di controllo programmate con lo specialista che attesta la persistenza della patologia. Tutte le informazioni relative alle esenzioni si possono consultare sul sito del Ministero della salute.
Il Sistema sanitario nazionale fornisce gratuitamente ausili, ortesi e protesi alle persone con invalidità superiore al 33%, alle donne mastectomizzate, agli amputati d’arto, agli stomizzati, ai laringectomizzati, anche se in attesa del riconoscimento di invalidità.
Per ottenere un dispositivo incluso nel Nomenclatore gli aventi diritto devono rivolgersi alle aziende sanitarie territorialmente competente.
Il riconoscimento di un’invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal Sistema sanitario nazionale. L’esenzione per invalidità è riconosciuta dall’Azienda sanitaria locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità. Lo stato e il grado di invalidità, invece, devono essere accertati dalla competente Commissione medica dell’azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.